Il Superbonus 110% ha permesso a tantissimi italiani di avviare lavori edilizi importantissimi. Ma non tutti hanno già inviato le comunicazioni o lo hanno fatto correttamente. Una via d’uscita c’è.
Il Superbonus 110% è un successo clamoroso. Ma proprio il suo trionfo generalizzato ha creato, oltre ai rischi di frode, tantissime possibilità di errori che rischiano di costare sanzioni micidiali.
Il primo e più importante errore è non avere inviato al Fisco la comunicazione e i documenti che certificano lo sconto in fattura o la cessione di credito.
Se non hai inviato i documenti
L’Agenzia delle Entrate ha previsto una procedura di correzione, per gli addetti ai lavori “remissione in bonis”. È possibile avviarla entro o 30 novembre 2022. Costerà una sanzione di 250 euro, che consente di evitare guai molto peggiori.
Come funziona la “remissione in bonis”
È necessario inviare entro la scadenza di novembre la comunicazione sulla scelta tra sconto in fattura e cessione del credito. I termini per farlo “regolarmente” sono scaduti il 29 aprile. Ma attenzione i titolari di partita Iva e per i soggetti Ires hanno termini di remissione più breve e la loro scadenza è fissata per il 17 ottobre.
Attraverso la stessa procedura si possono correggere le comunicazioni già inviate, se presentano errori e omissioni importanti che riguardano i fondamentali della detrazione e del credito ceduto. In questo caso occorre documentare il rifiuto del credito già acquisito dal cessionario o dal fornitore
Per le parti condominiali
Se i lavori sono stati eseguiti su parti condominiali comuni le condizioni cambiano ed in questo caso è necessario fornire il codice fiscale del condominio oppure i suoi dati anagrafici. Nei casi in cui questi non siano possibili, sarà necessario indicare i dati del condominio responsabile dell’invio delle comunicazioni che riguardano il superbonus.
Attenzione al campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” dove deve essere trascritto il codice fiscale del primo cessionario oppure del fornitore che ha acquistato il credito. Mai dimenticarsi di riportare il codice “10” nel campo “codice identificativo”, oppure tutta la procedura rischia di risultare inutile.
Più fornitori, ecco come funziona
Se la comunicazione riguarda più di un fornitore o con cessionario, occorrerà indicare il codice fiscale di uno di loro. Attenzione però agli ultimi dettagli. Nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, nel campo “tipo” occorrerà scrivere “R”; il campo “elementi identificativi” andrà lasciato vuoto; nel campo “codice” scrivere il codice tributo che è 8114; nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui è stata effettivamente sostenuta la spesa che dà diritto al Superbonus.